Articolo abrogato dalla l. 13 dicembre 1965, n. 1366.
Abrogato dal 4 gennaio 1966
Articolo abrogato dalla l. 13 dicembre 1965, n. 1366.
Abrogato dal 4 gennaio 1966
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1958 al 4 gennaio 1966. 117 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'ufficiale in congedo, per essere valutato per l'avanzamento, deve essere stato riconosciuto incondizionatamente idoneo al servizio militare nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, aver prestato, nel grado, almeno due anni di effettivo servizio ed essere in possesso di tutti i requisiti per l'avanzamento. L'ufficiale in congedo puo' essere promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio effettivo di pari grado ed anzianita' che lo precedevano in ruolo. Non costituisce ostacolo alla promozione degli ufficiali in congedo l'esistenza, nel servizio effettivo, di pari grado non idonei all'avanzamento, o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione. La non idoneita' all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 DICEMBRE 1965, N. 1366
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art83 · fonte del testo