Articolo abrogato dalla l. 13 dicembre 1965, n. 1366.
Abrogato dal 4 gennaio 1966
Articolo abrogato dalla l. 13 dicembre 1965, n. 1366.
Abrogato dal 4 gennaio 1966
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1956 al 4 gennaio 1966. 77 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in tempo di guerra valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge relative all'avanzamento in tempo di guerra in vigore per gli ufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri). Agli ufficiali stessi vengono altresi' estese, con le condizioni di cui al comma precedente, le disposizioni relative a promozione ed avanzamento per merito di guerra e all'avanzamento degli ufficiali reduci da prigionia vigenti per gli ufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri).aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 DICEMBRE 1965, N. 1366
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art80 · fonte del testo