Gli ufficiali del soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana, trasferiti nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, sono collocati nella categoria della riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'eta', con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 87.

Testo vigente dal 26 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art88 · fonte del testo