Con decreto del Ministro per l'interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere riammessi nel servizio permanente gli ufficiali che, essendo stati collocati in congedo per raggiungimento dei limiti di eta' previsti nell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, non abbiano ancora raggiunto i nuovi, maggiori limiti di eta', previsti dall'art. 26. Il periodo trascorso nella posizione di congedo dai predetti ufficiali che vengano riammessi nel servizio permanente non da' diritto a corresponsione di arretrati, ma e' valutabile ai successivi fini giuridici ed economici. Gli ufficiali riammessi in servizio permanente andranno a riprendere in ruolo il posto che avrebbero conservato se fossero rimasti in servizio.

Testo vigente dal 26 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art89 · fonte del testo