Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 aprile 1958 al 27 febbraio 1962. Leggi il testo vigente →
Ai posti vacanti di assistente ordinario puo' provvedersi, nelle more del concorso, mediante incaricati. Alla nomina di incaricati puo' farsi luogo, altresi', nel caso in cui gli assistenti ordinari siano legittimamente impediti o si trovino in congedo ai sensi dell'art. 8 della presente legge. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia. L'incarico cessa col cessare della causa che ha dato luogo al suo conferimento, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo, ovvero al rientro in servizio del titolare sostituto. La retribuzione dell'assistente incaricato e' fissata in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 229 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. In casi eccezionali, da valutarsi di volta in volta dal Ministro per la pubblica istruzione, l'incarico di assistente puo' essere conferito a persona che ricopra un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di ente pubblico o privato, o comunque fruisca di reddito di lavoro subordinato. In tale caso la retribuzione e' ridotta al 50 per cento. I posti vacanti di assistente ordinario devono essere ricoperti mediante trasferimento o messi a concorso al piu' tardi entro tre anni dalla vacanza o dalla nuova istituzione.
Testo in vigore dal 19 aprile 1958 al 27 febbraio 1962
