Ai professori universitari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 114, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 gennaio 1957, n. 17. L'accettazione, pero', delle dimissioni puo' essere ritardata, ma non rifiutata per motivi di servizio. I professori cessati dal servizio per dimissioni possono essere riammessi in servizio su proposta di una Facolta' o Scuola entro i limiti dei posti del rispettivo ruolo e previo parere favorevole della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. La riammissione e disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Testo vigente dal 15 aprile 1958

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 38/1984

    Questione infondata
    22 febbraio 1984

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, commi primo e terzo, della l. 18 marzo 1958, n. 311, e dell'art. 13, commi terzo e quarto (il terzo comma sostituito dall'articolo unico legge 24 novembre 1967, n. 1154), della legge 24 febbraio 1967, n. 62, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza del Consiglio di Stato del'11 giugno 1976…

    Art. 3 cost. · Art. 22 Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari · Art. 13 Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari · Art. 1 Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;311~art13 · fonte del testo