I professori universitari sono collocati a riposo con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui compiono il 75° anno di eta'. Ai professori collocati a riposo puo' essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario, ai sensi dell'art. 111 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Nulla e' innovato alle disposizioni del comma ultimo dell'art. 110 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore sopra citato.

Testo vigente dal 15 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;311~art15 · fonte del testo