L'indennita' di carica per i rettori delle Universita' o degli Istituti di istruzione universitaria, prevista dalla tabella C annessa al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e' stabilita nella misura annua di lire 100.000 lorde, con effetto dall'anno accademico 1957-58. In aggiunta, a detta indennita', ai rettori e direttori e', altresi', corrisposta l'indennita' supplementare di carica di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto - legge 7 maggio 1948, n. 1003, in misura raddoppiata rispetto a quelle indicate nel comma medesimo.

Testo vigente dal 15 aprile 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;311~art20 · fonte del testo