L'indennita' di carica per i rettori delle Universita' o degli Istituti di istruzione universitaria, prevista dalla tabella C annessa al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e' stabilita nella misura annua di lire 100.000 lorde, con effetto dall'anno accademico 1957-58. In aggiunta, a detta indennita', ai rettori e direttori e', altresi', corrisposta l'indennita' supplementare di carica di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto - legge 7 maggio 1948, n. 1003, in misura raddoppiata rispetto a quelle indicate nel comma medesimo.
Testo vigente dal 15 aprile 1958
