Le deliberazioni concernenti l'assegnazione alle discipline previste dallo statuto di ciascuna Universita' o Istituto d'istruzione superiore dei posti di ruolo disponibili nell'organico di ciascuna Facolta' o Scuola, quelle relative alle proposte di apertura di concorso e quelle riguardanti la procedura per i trasferimenti, sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti alla stessa Facolta' o Scuola, tenuto conto di quanto stabilito dal successivo art. 14, relativamente alla partecipazione dei professori fuori ruolo alle adunanze di Facolta'.

Testo vigente dal 15 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;311~art2 · fonte del testo