Art. 64
[1](Art. 82, lettera c, R. decreto 30 settembre 1923, n 2102).
[2]Per le Universita' e gli Istituti di cui alla tabella B, esclusi gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, i ruoli organici dei posti di professore per ciascuna Facolta' o Scuola sono determinati nella convenzione relativa al mantenimento dell'Universita' o Istituto. Il numero dei posti deve essere tale da assicurare l'efficace funzionamento della Facolta' o Scuola medesima.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva