Art. 1
Per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza relativo all'anno 1949 sono sospesi: l'obbligo di frequentare il corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria dei capitani, previsto dall'art. 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni; l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano, di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 22 agosto 1949
