Provvedimento abrogato dalla l. 2 dicembre 1975, n. 626.
Abrogato dal 30 dicembre 1975
Provvedimento abrogato dalla l. 2 dicembre 1975, n. 626.
Abrogato dal 30 dicembre 1975
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2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1967 al 30 dicembre 1975. 143 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Fino alla completa copertura dei posti di organico stabiliti per i rispettivi gradi, i tenenti di vascello del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore e i capitani dei ruoli speciali dei Corpi delle armi navali di commissariato e delle capitanerie di porto, per essere compresi nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento, oltre ad essere in possesso dei requisiti di imbarco e di servizio prescritti dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, devono aver compiuto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui le aliquote sono determinate, sei anni di permanenza nel grado rivestito. La norma del precedente comma non si applica nei confronti degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati gia' compresi nelle aliquote di ruolo determinate per la formazione dei quadri di avanzamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1975, N. 626
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-07-04;560~art1 · fonte del testo