Provvedimento abrogato dalla l. 2 dicembre 1975, n. 626.
Abrogato dal 30 dicembre 1975
Provvedimento abrogato dalla l. 2 dicembre 1975, n. 626.
Abrogato dal 30 dicembre 1975
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1967 al 30 dicembre 1975. 100 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nei limiti di validita' delle disposizioni contenute nell'articolo 1, sono considerate utili, ai fini della nomina a ufficiale subalterno dei ruoli speciali indicati nello articolo stesso, anche le vacanze esistenti nei gradi di capitano di corvetta e di maggiore dei rispettivi ruoli. Nei limiti suddetti la facolta' di trattenere o richiamare in servizio ufficiali dell'ausiliaria, ai sensi del terzo comma dell'articolo 47 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, s'intende limitata, per i ruoli di cui all'articolo 1, al numero di ufficiali corrispondente alle vacanze che non siano utilizzate per la nomina ad ufficiale subalterno in applicazione del comma precedente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1975, N. 626
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-07-04;560~art2 · fonte del testo