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Fermi restando i soprannumeri esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nei gradi di maresciallo di prima, di seconda e di terza classe e le modalita' del loro riassorbimento, per gli anni 1968, 1969 e 1970 e con decorrenza dal 10 gennaio di ciascun anno, sono consentite promozioni al grado di maresciallo di prima classe in numero di 650 unita' annue in aggiunta alle promozioni derivanti dalle normali vacanze organiche. Per i predetti anni possono essere valutati per la promozione al grado di sergente maggiore i sergenti che abbiano compiuto 10 anni di servizio dalla data di arruolamento. In corrispondenza dei soprannumeri nel grado di maresciallo di prima classe, derivanti dall'applicazione della presente legge, restano vacanti altrettanti posti di sergente in ferma volontaria o in rafferma rispetto all'organico annualmente determinato dalla legge di bilancio. All'assorbimento del soprannumero verificatosi nel grado di maresciallo di prima classe, in applicazione della presente legge, si provvede a norma dell'articolo 28 della legge 10 giugno 1964, n. 447.

Testo in vigore dal 3 aprile 1968 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-14;272~art1 · fonte del testo