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Nelle Province in cui, alla data del 25 giugno 1962, era in vigore il sistema di accertamento dei contributi agricoli unificati basato sull'impiego medio presunto di manodopera per ettaro-coltura, gli elenchi nominativi dei lavoratori in vigore alla suddetta data del 25 giugno 1962 costituiscono, sino alla fine dell'annata agraria 1964-65 e salva nuova diversa disciplina legislativa della materia, titolo valido per il conseguimento da parte dei lavoratori, alle prestazioni. Sino alla stessa data rimangono altresi' valide le attribuzioni di giornate effettuate per le singole categorie di lavoratori per l'annata agraria 1960-61, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 24 settembre 1940, numero 1949. Per le nuove iscrizioni provvede il Servizio contributi agricoli unificati a seguito di domanda del lavoratore. Per le cancellazioni, provvede d'ufficio il Servizio contributi agricoli unificati quando accerti che l'interessato ha perduto il titolo alla iscrizione in elenco, sentite le Commissioni comunali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75. Per le variazioni previste dai due commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, riguardanti la pubblicazione degli elenchi e la impugnativa delle loro risultanze. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo non si applicano nei confronti dei lavoratori a rapporto fisso o dei mezzadri e coloni parziari.1a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 dicembre 1964, n. 1412

1a

La L. 18 dicembre 1964, n. 1412, ha disposto (con l'art.1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, sono prorogate sino alla fine dell'annata agraria 1966-67."

Testo in vigore dal 19 gennaio 1965 al 11 aprile 1968

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 28/1965

    Altra decisione
    14 aprile 1965

    Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1963, n. 322, in riferimento agli articoli 3, 23, 53, 81 e 136 della Costituzione, non sono state risolte dalla Corte costituzionale in quanto, in pendenza del giudizio, è sopravvenuta la legge 18 dicembre 1964, alcune disposizioni della quale, ad avviso della Corte, potrebbero avere influenza sulle questioni prospettate. Pertanto gli atti relativi sono stati restituiti al giudice a quo perché emetta un nuovo giudizio sulla rilevanza.

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 53 cost. · Art. 81 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;322~art1 · fonte su Normattiva