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I sanitari ospedalieri, di cui al precedente articolo, sono ammessi al concorso con deroga dai limiti di eta' previsti dalle vigenti norme per l'ammissione ai concorsi sanitari. Il periodo di servizio richiesto per partecipare al concorso deve essere stato prestato di fatto e deve essere alla data di entrata in vigore della presente legge:

  • a)per i sanitari idonei, di almeno un anno;
  • b)per i sanitari non idonei: di almeno tre anni per i sovrintendenti, i direttori, i vicedirettori e gli ispettori sanitari, i primari e i direttori di farmacia, di almeno due anni per tutti gli altri.

Testo in vigore dal 11 maggio 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-04-28;252~art2 · fonte del testo