A far tempo dal 1 luglio 1977, le funzioni amministrative concernenti l'assistenza sanitaria gia' proprie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome, estinti e posti in liquidazione, individuati ai sensi dell'articolo 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, sono trasferite, per i territori di loro competenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Sino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, le regioni si attengono, nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite, alle norme della presente legge e alla normativa contenuta negli ordinamenti degli enti anzidetti in forza di disposizioni di legge o statutarie, nonche' alle linee di indirizzo e coordinamento all'uopo emanate dal Governo. Sono sciolti, a decorrere dalla stessa data, sentite le province autonome di Trento e di Bolzano per quanto di loro competenza, gli organi di amministrazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, individuati dall'articolo 1, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977.

Testo vigente dal 30 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-29;349~art1 · fonte su Normattiva