Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione delle funzioni in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera trasferite, si avvalgono di personale degli enti e gestioni posti in liquidazione. Il personale, in attesa della sua formale assegnazione a seguito dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, e' destinato in posizione di comando ai diversi servizi, presidi e altre amministrazioni pubbliche, sulla base di contingenti fissati dal comitato centrale di cui al precedente articolo 4. Il personale in questione viene comandato dai commissari liquidatori sulla base di oggettivi criteri di valutazione fissati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria a livello nazionale, dal comitato centrale. Il personale degli enti e gestioni estinti puo' essere comandato presso il Ministero della sanita' per le esigenze del comitato centrale. Il comando e' disposto dai commissari liquidatori su richiesta del Ministero della sanita', sentito il comitato centrale.

Testo vigente dal 30 giugno 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-06-29;349~art6 · fonte su Normattiva