Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle indicazioni del comitato di cui al precedente articolo, fermo restando quanto disposto con atti aventi forza di legge e nell'ambito delle linee di indirizzo e coordinamento all'uopo emanate dal Governo, programmano e coordinano l'organizzazione dei servizi, presidi e attivita' degli enti, istituti e gestioni autonome posti in liquidazione, con le altre strutture sanitarie operanti nel territorio. A tal fine i commissari degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge e i dirigenti delle sedi provinciali degli enti di cui all'articolo 12-bis, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, si attengono alle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi della presente legge. Le direttive delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla gestione dei servizi sanitari sono assunte nei limiti della spesa prevista dai bilanci dei singoli enti e gestioni rese autonome, riferiti al territorio della regione. Nuove iniziative non possono comportare maggiori oneri sui bilanci dei singoli enti.

Testo vigente dal 30 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-29;349~art5 · fonte su Normattiva