La eventuale eccedenza nel grado di maggiore nel 1971 per effetto dell'applicazione della disposizione transitoria della lettera f) della tabella annessa alla citata legge 7 febbraio 1968, n. 75, verra' riassorbita con le vacanze organiche che si formeranno nel grado di maggiore nell'anno successivo.

Testo vigente dal 16 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1056~art3 · fonte su Normattiva