Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1960 al 16 dicembre 2010. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: A decorrere dall'anno scolastico 1960-61 e fino a tutto l'anno scolastico 1965-66, il Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' autorizzare le Universita', sedi di scuole di ostetricia annesse alle clinicli e ostetrico-ginecologiche, e le scuole autonome di ostetricia a istituire scuole professionali per infermiere senza obbligo d'internato per le allieve. Tali scuole sono disciplinate dalle norme vigenti per le scuole convitto professionali per infermiere, e al loro finanziamento si provvedera' con il sistema previsto per le scuole autonome di ostetricia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-10-26;1395~art1 · fonte del testo