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A decorrere dall'anno scolastico 1960-61 e fino a tutto l'anno scolastico 1965-66, il Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' autorizzare le Universita', sedi di scuole di ostetricia annesse alle clinicli e ostetrico-ginecologiche, e le scuole autonome di ostetricia a istituire scuole professionali per infermiere senza obbligo d'internato per le allieve. Tali scuole sono disciplinate dalle norme vigenti per le scuole convitto professionali per infermiere, e al loro finanziamento si provvedera' con il sistema previsto per le scuole autonome di ostetricia.
Testo in vigore dal 30 novembre 1960 al 16 dicembre 2010
