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Nelle scuole previste dall'articolo 1 le allieve compiono un, corso biennale teorico-pratico ed il relativo tirocinio con le modalita' stabilite dal vigente ordinamento delle scuole con vitto professionali per infermiere. L'iscrizione alle dette scuole e' limitata a non piu' di venticinque allieve.

Testo in vigore dal 30 novembre 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-10-26;1395~art2 · fonte del testo