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Non possono essere ammesse alle scuole le aspiranti che non abbiano compiuto all'atto della iscrizione i diciotto anni di eta' o che abbiano superato i ventotto anni. Possono tuttavia ottenere l'ammissione le aspiranti che compiono il diciottesimo anno entro l'anno solare.
Testo in vigore dal 30 novembre 1960 al 16 dicembre 2010
