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Non possono essere ammesse alle scuole le aspiranti che non abbiano compiuto all'atto della iscrizione i diciotto anni di eta' o che abbiano superato i ventotto anni. Possono tuttavia ottenere l'ammissione le aspiranti che compiono il diciottesimo anno entro l'anno solare.

Testo in vigore dal 30 novembre 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-10-26;1395~art3 · fonte del testo