La ricevuta di spedizione della raccomandata e' conservata dall'ufficiale giudiziario ed annotata nel registro cronologico dove pure e' annotato l'avviso di ricevimento nelle ipotesi di cui all'ultima parte del quarto comma dell'articolo 3. In questi casi l'avviso di ricevimento e' poi consegnato al funzionario addetto all'autorita' giudiziaria o alla parte richiedente insieme con l'originale dell'atto, al quale deve rimanere allegato. Negli altri casi previsti nel quarto comma dell'articolo 3, il funzionario addetto all'autorita' giudiziaria ovvero la parte richiedente, i quali abbiano ricevuto in restituzione l'avviso di ricevimento, richiedono all'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto, al quale allegano la ricevuta di ritorno. In ogni caso, la parte puo', anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo o per eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di Cassazione; peraltro, la causa non potra' essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l'avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 17-30 marzo 1992, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 08/04/1992, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede la sua applicabilita' ai giudizi dinanzi ai giudici amministrativi, ivi compresi i giudizi elettorali".

Testo vigente dal 9 aprile 1992

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 140/1992

    Ha colpito questo articolo
    30 marzo 1992

    L'applicabilità ai soli giudizi civili, e non anche ai giudizi amministrativi, della disciplina posta dall'art. 5, comma terzo, L. 20 novembre 1982 n. 890 - il quale consente che l'allegazione dell'avviso di ricevimento comprovante l'avvenuta notificazione a mezzo del servizio postale avvenga oltre il termine perentorio previsto per il deposito del ricorso - determina una disparità di trattamento non sorretta da alcuna ragionevole giustificazione atteso che, a fronte di adempimenti (e sanzioni) del tutto analoghi, quali quelli relativi al deposito del ricorso nel giudizio di Cassazione e nel giudizio amministrativo, sussiste l''eadem ratiò di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, evitando che il ritardo dell'avviso di ricevimento impedisca la tempestività del deposito e determini l'improcedibilità o l'irricevibilità del ricorso. È perciò illegittimo costituzionalmente - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 5, comma terzo, L. n. 890 cit., nella parte in cui non prevede la sua applicabilità ai giudizi dinanzi ai giudici amministrativi, ivi compresi i giudizi elettorali.

    Art. 97 cost. · Art. 5 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari · Art. 83 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-11-20;890~art5 · fonte su Normattiva