Reati contro la pubblica amministrazione, cancellata la riparazione pecuniaria obbligatoria dell'art. 322-quater c.p.

Con la sentenza n. 108 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la riparazione pecuniaria sempre dovuta dai condannati per peculato, concussione, corruzione e altri reati contro la pubblica amministrazione, perché il giudice non poteva adeguarne l'importo al caso concreto.

· Redazione RatioLegis · 3 minuti di lettura

In questo articolo
  1. Che cos'era la riparazione pecuniaria
  2. Il caso
  3. Una misura «punitiva»
  4. Perché è illegittima
  5. Che cosa cade

Con la sentenza n. 108 del 2026, decisa il 4 maggio e depositata il 18 giugno 2026, la Corte costituzionale ha eliminato dal codice penale la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-quater c.p. per i reati contro la pubblica amministrazione, insieme alla regola che vi subordinava la sospensione condizionale della pena.

Che cos'era la riparazione pecuniaria

La norma è stata introdotta dalla legge 27 maggio 2015, n. 69. Nel testo originario prevedeva che, con la condanna per i reati degli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis c.p., fosse sempre ordinato il pagamento, in favore dell'amministrazione di appartenenza, di una somma pari a quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 l'ha riscritta: nel testo successivo la somma è equivalente al prezzo o al profitto del reato, è dovuta all'amministrazione lesa e l'elenco comprende anche l'art. 321 c.p. In entrambe le versioni restava salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'art. 165, quarto comma, c.p., introdotto anch'esso nel 2015, obbligava il giudice a subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento di questa somma.

Il caso

La questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale, con ordinanza del 7 novembre 2025. Il ricorso riguardava un militare della Guardia di finanza condannato in primo e secondo grado per corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), per aver ricevuto 5.000 euro in relazione a una verifica fiscale nei confronti di una società.

Una misura «punitiva»

Secondo la Corte la riparazione pecuniaria è una misura «sui generis». Non è una pena pecuniaria in senso proprio, perché nulla indica che il legislatore volesse sottoporla alle regole delle pene pecuniarie, ad esempio sulla conversione in caso di mancato pagamento o sulla sospensione condizionale. Ma non è neppure una misura ripristinatoria: nell'intenzione del legislatore serve a un'ulteriore deterrenza e a una sanzione più energica.

Per questo va considerata di carattere «punitivo», con le garanzie che la Costituzione e il diritto dell'Unione europea riservano a questo tipo di sanzioni, anche quando non sono formalmente qualificate come pene.

Perché è illegittima

Tra quelle garanzie c'è il principio di proporzionalità, sancito anche dall'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La norma lo viola perché non dà al giudice alcuno strumento per modulare l'importo in base alla concreta offensività della condotta, al grado di responsabilità dell'autore e alla sua situazione economica e patrimoniale, mentre si somma a numerose altre misure che incidono sul patrimonio del condannato.

La somma dovuta, osserva la Corte, potrebbe non essere più nella disponibilità del condannato o risultare macroscopicamente eccessiva rispetto alle sue possibilità. E proprio a quel pagamento era necessariamente subordinata la sospensione condizionale della pena.

La questione è stata accolta in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 49 della Carta; la censura riferita all'art. 27 è rimasta assorbita.

Che cosa cade

  • l'art. 322-quater c.p. nel testo introdotto nel 2015, applicabile nel giudizio;
  • in via consequenziale, lo stesso articolo nel testo modificato dalla legge n. 3 del 2019, che presenta gli stessi vizi;
  • in via consequenziale, l'art. 165, quarto comma, c.p.

La Corte ha scelto la semplice eliminazione della norma perché non si crea un vuoto di tutela: i reati interessati restano puniti da altre sanzioni, detentive e non detentive, che assicurano il livello minimo di protezione dei beni coinvolti. Resta affidata al legislatore la possibilità di prevedere, accanto alle pene detentive, sanzioni pecuniarie che rafforzino l'effetto deterrente, anche alla luce delle raccomandazioni degli organismi internazionali.

Norme e fonti

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