Espropriazione immobiliare e diritto d'uso: respinte le questioni sull'art. 586 c.p.c., ma la Consulta chiede una norma più semplice
Con la sentenza n. 151 del 2026 la Corte costituzionale ha ritenuto non fondati i dubbi del Tribunale di Varese sul decreto di trasferimento, ma ha auspicato un intervento del legislatore sulle formalità che restano nei registri immobiliari.
· Redazione RatioLegis · 2 minuti di lettura
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Con la sentenza n. 151 del 2026, decisa il 22 giugno e depositata il 24 luglio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull'art. 586 c.p.c., la norma sul decreto con cui il giudice dell'esecuzione trasferisce il bene espropriato all'aggiudicatario.
Il caso
La questione è stata sollevata dal Tribunale di Varese, seconda sezione civile, con ordinanza del 26 settembre 2025, in una procedura esecutiva promossa da una società creditrice.
Il giudice dell'esecuzione doveva trasferire un immobile pignorato su cui gravava un diritto d'uso trascritto dopo l'iscrizione dell'ipoteca. L'art. 586 c.p.c. non prevede che, con il decreto di trasferimento, il giudice ordini di annotare nei registri l'estinzione di quel diritto secondo l'art. 2812, secondo comma, c.c. o, in subordine, di cancellarne la trascrizione.
Per il Tribunale questa mancanza violava gli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, perché la formalità rimasta nei registri avrebbe potuto pregiudicare la tutela nel processo esecutivo e il diritto di proprietà del debitore.
La decisione
Secondo la Corte, il diritto trascritto dopo l'iscrizione ipotecaria resta comunque non opponibile all'aggiudicatario. Il rischio temuto dal giudice non dipende dalla norma, ma da un'eventuale lettura sommaria dei registri immobiliari che non tenga conto degli effetti prodotti dall'espropriazione secondo l'art. 2812 c.c.
La tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 della Costituzione, ricorda la sentenza, comprende anche l'esecuzione forzata, necessaria a rendere effettivi i provvedimenti del giudice. In questo caso, però, l'ordinamento offre già gli strumenti per proteggere la posizione del creditore ipotecario e dell'aggiudicatario.
Per le stesse ragioni non è leso il diritto di proprietà del debitore: il bene deve essere stimato e posto in vendita come libero, senza considerare la perdita di valore legata a un diritto destinato a estinguersi con l'espropriazione. Nel caso concreto, osserva la Corte, il problema era nato da un errore della perizia di stima, poi corretto su disposizione dello stesso giudice.
L'invito al legislatore
Pur escludendo un vizio di costituzionalità, la Corte riconosce che la permanenza nei registri di formalità solo apparentemente pregiudizievoli può rendere più difficile, in pratica, rivendere l'immobile o ottenere credito. Per questo ritiene auspicabile un intervento del legislatore che introduca un meccanismo più semplice e coerente con gli effetti dell'espropriazione forzata, così da evitare incertezze applicative, perdite di tempo e un aggravio dell'attività giudiziaria.


