IRAP, le associazioni tra notai di regola non sono un soggetto d'imposta distinto dai singoli notai

Con la sentenza interpretativa n. 153 del 2026 la Corte costituzionale ha respinto, nei sensi indicati in motivazione, le questioni sull'esenzione IRAP dei professionisti sollevate dalla giustizia tributaria di Firenze.

· Redazione RatioLegis · 2 minuti di lettura

In questo articolo
  1. La questione
  2. La lettura della Corte
  3. Attività in parte individuale e in parte associata

Con la sentenza n. 153 del 2026, decisa l'8 luglio e depositata il 24 luglio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, «nei sensi di cui in motivazione», le questioni sull'esenzione dall'IRAP dei professionisti sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze. È una sentenza interpretativa: le norme restano, lette nel modo indicato dalla Corte.

La questione

Dal periodo d'imposta 2022, per effetto dell'art. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'IRAP non è dovuta, tra gli altri, dalle persone fisiche che esercitano un'attività professionale.

Il giudice di Firenze, chiamato a decidere il ricorso di un'associazione professionale tra notai, riteneva che l'esenzione riguardasse solo le persone fisiche e non le associazioni tra professionisti previste dall'art. 5, comma 3, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche quando l'attività non è davvero svolta in forma associata. Da qui il dubbio di contrasto con gli artt. 3, 53 e 41 della Costituzione.

La lettura della Corte

L'IRAP, ricorda la sentenza, è stata introdotta per incrementare l'autonomia finanziaria delle regioni, sostituendo cinque diverse forme di prelievo, e si giustifica con la capacità produttiva che deriva dal potere di organizzare e coordinare i fattori della produzione. Per distinguere l'associazione dai singoli professionisti conta quindi l'effettivo esercizio dell'attività «in forma associata». La lettura opposta contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva: quando manca quella caratteristica, la forma scelta per svolgere l'attività professionale deve essere indifferente ai fini dell'esclusione dall'IRAP.

Quanto ai notai, la loro attività presenta i tratti della pubblica funzione, come la terzietà, la doverosità del ministero e il controllo di legalità, che le danno un carattere spiccatamente personale. Per questo l'associazione tra notai prevista dall'art. 82 della legge notarile ha di regola un rilievo solo interno, legato alla distribuzione degli onorari, e non costituisce un soggetto d'imposta diverso dai singoli notai associati.

Attività in parte individuale e in parte associata

Quando nella stessa associazione i professionisti lavorano in parte individualmente e in parte in forma associata, il reddito che deriva esclusivamente dal lavoro personale dei singoli non è soggetto a IRAP, purché sia adeguatamente separato da quello prodotto avvalendosi dell'organizzazione dell'associazione.

La distinzione si riflette anche sul piano della prova. L'art. 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi assimila le associazioni professionali alle società proprio in presenza dell'esercizio «in forma associata» dell'attività. Per regolare i casi misti la sentenza richiama i doveri del contribuente: fornire informazioni complete e veritiere, rispondere con tempestività e correttezza alle richieste di chiarimenti o di documentazione dell'amministrazione finanziaria ed evitare comportamenti evasivi o fraudolenti.

Norme e fonti

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