Riforma dello Statuto del Trentino-Alto Adige/Südtirol: nuovo nome, più competenze alle Province e intesa sulle modifiche

Dal 23 giugno 2026 è in vigore la legge costituzionale n. 2 del 2026 sullo Statuto speciale: nuove competenze provinciali, due anni di residenza per votare in provincia di Bolzano e un'intesa con Regione e Province sulle future modifiche.

· Redazione RatioLegis · 3 minuti di lettura

In questo articolo
  1. Il nome della Regione
  2. I limiti della potestà legislativa
  3. Più competenze alle Province
  4. Due anni di residenza per votare in provincia di Bolzano
  5. Gruppi linguistici nelle giunte
  6. Ricorsi, norme di attuazione e modifiche future

La legge costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, «Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol», è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130 dell'8 giugno 2026 ed è in vigore dal 23 giugno. È composta da un solo articolo, che interviene su numerose disposizioni dello Statuto, il testo unico approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Il nome della Regione

La Regione si chiama ora Trentino-Alto Adige/Südtirol, come stabilisce l'art. 1 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Anche la denominazione in lingua tedesca richiamata dall'art. 114 diventa «Region Trentino-Südtirol/Alto Adige».

I limiti della potestà legislativa

Cambia l'art. 4, che fissa i limiti della competenza legislativa esclusiva della Regione ed è richiamato anche per le Province. Il riferimento è ora ai principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e si aggiunge il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, accanto agli obblighi internazionali e agli interessi nazionali, tra i quali la tutela delle minoranze linguistiche locali.

La competenza della Regione sull'ordinamento dei propri uffici e del personale comprende ora anche la disciplina del rapporto di lavoro e della contrattazione collettiva. Nell'art. 5, la potestà legislativa regionale si esercita nel rispetto dell'art. 4 e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

Più competenze alle Province

Nell'elenco dell'art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, le materie in cui le Province legiferano nei limiti dell'art. 4, cambiano o si aggiungono queste voci:

  • l'ordinamento degli uffici e del personale comprende la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva;
  • «urbanistica e piani regolatori» diventa «governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori»;
  • i «lavori pubblici di interesse provinciale» diventano «contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di interesse provinciale»;
  • i servizi pubblici comprendono ora istituzione, organizzazione, funzionamento e disciplina dei servizi di interesse provinciale e locale, inclusa la gestione del ciclo dei rifiuti;
  • alle opere idrauliche si aggiungono le piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico;
  • entrano due nuove materie: la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica, e il commercio.

Il commercio esce di conseguenza dall'art. 9, l'elenco delle materie in cui le Province legiferano nei limiti dell'art. 5. Nello stesso articolo si precisa che l'utilizzazione delle acque pubbliche esclude le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, disciplinate dall'art. 13.

Due anni di residenza per votare in provincia di Bolzano

Secondo il nuovo art. 25 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, per esercitare il diritto di voto nella provincia di Bolzano servono due anni ininterrotti di residenza nel territorio regionale, invece dei quattro previsti finora. Per la provincia di Trento resta il requisito di un anno di residenza nel territorio provinciale.

Gruppi linguistici nelle giunte

  • Giunta provinciale di Bolzano (art. 50): la sua composizione si adegua alla consistenza dei gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio provinciale. Il Consiglio può ora deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti, che si adegui in tutto o in parte alla consistenza dei gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento linguistico.
  • Comuni della provincia di Bolzano (art. 61): ogni gruppo linguistico ha diritto a essere rappresentato nella giunta municipale se ha almeno due consiglieri. Se il gruppo ha un solo consigliere, il Consiglio comunale può ora riconoscergli la rappresentanza in giunta con un voto a maggioranza.

Ricorsi, norme di attuazione e modifiche future

  • Ricorsi alla Corte costituzionale (art. 98): le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato possono essere impugnati dal Presidente della Regione o della Provincia previa deliberazione della rispettiva Giunta, e non più del Consiglio.
  • Norme di attuazione (art. 107): i decreti legislativi di attuazione possono contenere anche disposizioni per armonizzare la potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia.
  • Intesa sulle modifiche dello Statuto (art. 103 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670): finora i progetti di modifica di iniziativa governativa o parlamentare venivano comunicati al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimevano un parere entro due mesi. Ora sono sottoposti a un'intesa, adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali, sul testo approvato dalle Camere in prima deliberazione. Se l'intesa non arriva entro sessanta giorni, le Camere possono approvare le modifiche con la maggioranza assoluta dei componenti nella seconda votazione, fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti. Resta esclusa la sottoposizione a referendum nazionale.

Norme e fonti

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