Fisco, dal 1° gennaio 2027 si applicano i testi unici tributari
Sette testi unici tributari già pubblicati si applicano dal 1° gennaio 2027: per cinque di loro la decorrenza originaria era il 1° gennaio 2026.
· Redazione RatioLegis · 2 minuti di lettura
In questo articolo
Dal 1° gennaio 2027 si applicano i testi unici che riordinano la legislazione tributaria. Ciascuno lo stabilisce in un articolo finale sulla decorrenza, e la data è la stessa per tutti.
I testi unici e la loro decorrenza
- Sanzioni tributarie amministrative e penali: art. 102 del d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (il testo unico)
- Tributi erariali minori: art. 100 del d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174 (il testo unico)
- Giustizia tributaria: art. 131 del d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (il testo unico)
- Versamenti e riscossione: art. 243 del d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (il testo unico)
- Imposta di registro e altri tributi indiretti: art. 205 del d.lgs. 1 agosto 2025, n. 123 (il testo unico)
- Imposta sul valore aggiunto: art. 171 del d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (il testo unico)
- Imposte sui redditi: art. 377 del d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (il testo unico)
Una data spostata di un anno
Per cinque di questi testi unici, quelli approvati tra novembre 2024 e agosto 2025, la data originaria era il 1° gennaio 2026. Nel testo multivigente pubblicato su Normattiva la decorrenza risulta modificata in «1° gennaio 2027», con effetto dal 31 dicembre 2025. I testi unici sull'IVA e sulle imposte sui redditi, approvati nel 2026, indicano invece il 1° gennaio 2027 fin dall'origine.
Aggiornamenti già arrivati
I testi unici non sono rimasti fermi in attesa del 2027. Nella banca dati risultano nuove versioni di numerosi articoli di tutti e sette, con effetto dal 7 agosto 2026: aprendo ciascun articolo si vedono il testo aggiornato e quelli precedenti.
Anche la Corte costituzionale è già intervenuta su uno di essi. Con la sentenza n. 89 del 2026, sulle rendite vitalizie, ha dichiarato illegittimi in via consequenziale l'art. 102, comma 4, e l'art. 50, comma 8, del testo unico dell'imposta di registro e degli altri tributi indiretti: qui la notizia.
Il decreto di agosto 2026
Il d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e detta disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici previsti dall'art. 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, la delega al Governo per la riforma fiscale.
Ogni testo unico è consultabile nella banca dati di RatioLegis articolo per articolo, con le versioni che si sono succedute nel tempo.
Norme e fonti
Norme citate
- Art. 102 · Testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali
- Art. 100 · Testo unico dei tributi erariali minori
- Art. 131 · Testo unico della giustizia tributaria
- Art. 243 · Testo unico versamenti e di riscossione
- Art. 205 · Testo unico imposta di registro e di altri tributi indiretti
- Art. 171 · Testo unico imposta sul valore aggiunto
- Art. 377 · Testo unico imposte sui redditi
Fonti
- D.lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (sanzioni tributarie)
- D.lgs. 5 novembre 2024, n. 174 (tributi erariali minori)
- D.lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (giustizia tributaria)
- D.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (versamenti e riscossione)
- D.lgs. 1 agosto 2025, n. 123 (registro e altri tributi indiretti)
- D.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (IVA)
- D.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (imposte sui redditi)
- D.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 (adempimenti e accertamento)


