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I titolari delle attivita' indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98, sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577. Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione negli appositi elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti che saranno stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto. Fino alla pubblicazione degli elenchi di cui ai commi precedenti, puo' essere provvisoriamente autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno, il ricorso ad enti e laboratori ritenuti idonei o a professionisti iscritti in albi professionali. ((Nell'attesa del rilascio del certificato di cui ai precedenti commi, i titolari delle attivita' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare, entro il 31 dicembre 1985, istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui al successivo articolo 2)).
Testo in vigore dal 21 giugno 1985 al 2 marzo 1986
