Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 febbraio 1989 al 5 giugno 1991. Leggi il testo vigente →

L'adeguamento delle predette attivita' alle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi e' realizzato in armonia con le vigenti disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, sara' dettata, entro il 31 dicembre 1987, la normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, compatibile con la legislazione di tutela degli edifici di interesse artistico e storico e di quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 febbraio 1989, n. 48

4

La L. 10 febbraio 1989, n. 48 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "la normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, deve essere emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, entro il 31 dicembre 1989. Si osservano le disposizioni dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

Testo in vigore dal 14 febbraio 1989 al 5 giugno 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1984-12-07;818~art3 · fonte su Normattiva