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Alla spesa di 300 milioni, dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1957-58, sara' provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto, per il medesimo esercizio, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1957 al 22 dicembre 2008

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