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Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, nonche' dell'art. 2, lettera b), della legge 20 febbraio 1958, n. 189, il limite d'impegno di 200 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1959-60 disposto dalla legge 7 ottobre 1957, n. 967, e' elevato a lire 400 milioni. La somma occorrente per il pagamento del concorso previsto dal comma precedente sara' stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste negli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1988-89. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con quello per il tesoro, saranno determinate la misura e le modalita' di liquidazione del concorso negli interessi per i mutui previsti dall'art. 2, lettera b), della legge 20 febbraio 1958, n. 189.
Testo in vigore dal 27 luglio 1960 al 22 dicembre 2008
