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Alla spesa di 200 milioni di lire, dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1959-60, sara' provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo speciale di parte straordinaria iscritto, per il medesimo esercizio, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 27 luglio 1960 al 22 dicembre 2008
