Art. 10 — Sanzioni
In caso di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti nell'ultimo comma degli articoli 7, 8 e 9 della presente legge, l'amministrazione finanziaria procede al recupero dell'imposta non pagata ed applica una soprattassa annua pari al 50 per cento dell'imposta non pagata.
Testo vigente dal 4 maggio 1985
