Art. 9 — Agevolazioni per reinvestimenti nella produzione di film per la televisione
Le agevolazioni fiscali di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge sono estese ai reinvestimenti nella produzione, da parte di imprese italiane, di film realizzati, su qualsiasi supporto e di qualsiasi durata, destinati esclusivamente alla diffusione televisiva. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente, si applicano, per quanto riguarda le modalita' e i termini da osservare, le disposizioni contenute nell'articolo 7 della presente legge.
Testo vigente dal 4 maggio 1985
