Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo

Art. 9 — Agevolazioni per reinvestimenti nella produzione di film per la televisione

Le agevolazioni fiscali di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge sono estese ai reinvestimenti nella produzione, da parte di imprese italiane, di film realizzati, su qualsiasi supporto e di qualsiasi durata, destinati esclusivamente alla diffusione televisiva. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente, si applicano, per quanto riguarda le modalita' e i termini da osservare, le disposizioni contenute nell'articolo 7 della presente legge.

Testo vigente dal 4 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-30;163~art9 · fonte su Normattiva