1. Il primo comma dell'articolo 254-quater del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Con il provvedimento con il quale e' disposta la misura prevista dall'articolo 254-bis possono essere imposti in casi particolari limiti o divieti alla facolta' dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art17 · fonte su Normattiva