1. Il primo comma dell'articolo 254-quater del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Con il provvedimento con il quale e' disposta la misura prevista dall'articolo 254-bis possono essere imposti in casi particolari limiti o divieti alla facolta' dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono".
Testo vigente dal 10 agosto 1988
