1. Il primo comma dell'articolo 254-quinques del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Il pubblico ministero, o il pretore, e l'imputato possono appellare contro le ordinanze emesse nell'istruzione che decidono sulla misura dell'arresto domiciliare ai sensi dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 254-bis. Il pubblico ministero, o il pretore, e l'imputato possono altresi' appellare contro le ordinanze che decidono sulla revoca della misura emesse nel corso dell'istruzione".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art18 · fonte su Normattiva