Dopo l'articolo 254-quater del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 254-quinquies. - (Facolta' di impugnare i provvedimenti sulla misura dell'arresto domiciliare). - Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze, emesse nell'istruzione, che decidono sulla misura dell'arresto domiciliare ai sensi del primo comma dell'articolo 254-ter. Il pubblico ministero e l'imputato possono, altresi', appellare contro le ordinanze, che decidono sulla revoca della misura, emesse nel corso dell'istruzione. Sull'appello decide in camera di consiglio il tribunale competente ai sensi del primo comma dell'articolo 263-ter. Si applicano gli ultimi quattro commi dell'articolo 272-bis".

Testo vigente dal 1 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-28;398~art16 · fonte su Normattiva