1. L'articolo 273 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 273. - (Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio). - Salvo quanto previsto dal tredicesimo comma dell'articolo 272, quando si procede per uno dei delitti indicati nell'articolo 254 il pretore o il presidente del collegio, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, emette mandato di cattura nei confronti dell'imputato in liberta' se lo stesso si e' dato alla fuga o vi e' concreto pericolo che si dia alla fuga. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna. Nei confronti dell'imputato rimesso in liberta' a seguito di precedente sentenza di assoluzione il giudice, con la sentenza di condanna, emette mandato di cattura anche quando sussistono inderogabili esigenze di tutela della collettivita'".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art35 · fonte su Normattiva