1. Il sesto comma dell'articolo 272-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso di ordinanza emessa nel corso del dibattimento, se questo e' rinviato a tempo indeterminato, o se entro il termine di dieci giorni dalla ordinanza non e' pronunciata la sentenza che definisce il grado di giudizio, ovvero se e' pronunciata sentenza inoppugnabile. In questi casi il termine per l'impugnazione decorre rispettivamente dal provvedimento di rinvio, dalla scadenza del termine sopra indicato o dalla pronuncia della sentenza inoppugnabile".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art34 · fonte su Normattiva