1. Il primo comma dell'articolo 262 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Prima di ordinare l'emissione o la revoca del mandato di cattura ovvero di emettere il decreto previsto dall'articolo 254 il giudice nell'istruzione formale deve sentire il pubblico ministero. Il pretore quando dispone la revoca del mandato di cattura ne informa il procuratore della Repubblica".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art21 · fonte su Normattiva