1.Il secondo comma dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "I difensori delle parti direttamente interessate hanno altresi' diritto di assistere alle ispezioni giudiziali, escluse quelle corporali, agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni personali e domiciliari, alle testimonianze a futura memoria, alle ricognizioni e ai confronti fra coimputati e fra imputati e testi. Il giudice puo' autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art52 · fonte su Normattiva