1. La rubrica ed i primi tre commi dell'articolo 292 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: "Art. 292. - (Revoca delle misure e provvedimenti relativi). - Contro l'imputato che viola gli obblighi a lui imposti con l'ordinanza che applica le misure o con provvedimento successivo il giudice pronuncia ordinanza di revoca delle misure ed emette mandato di cattura. Il giudice provvede nello stesso modo se in qualsiasi momento risulta che l'imputato sottoposto alle misure si e' dato o e' per darsi alla fuga. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che, violando gli obblighi imposti, si e' dato alla fuga. Del fermo e' data notizia, senza ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore, al procuratore della Repubblica del luogo dove il fermo e' stato eseguito, il quale, se lo convalida, emette ordine di arresto e trasmette immediatamente gli atti all'autorita' giudiziaria competente".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art51 · fonte su Normattiva