1. Il terzo comma dell'articolo 304-ter del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Per le ispezioni giudiziali e per le perquisizioni personali e domiciliari l'avvertimento non occorre, ma le parti private possono farsi assistere in tali atti dal difensore o da altra persona di fiducia, ove presente".
Testo vigente dal 10 agosto 1988
