1. Il terzo comma dell'articolo 304-ter del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Per le ispezioni giudiziali e per le perquisizioni personali e domiciliari l'avvertimento non occorre, ma le parti private possono farsi assistere in tali atti dal difensore o da altra persona di fiducia, ove presente".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art53 · fonte su Normattiva