L'articolo 304-quater del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 304-quater. - (Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori. Diritti del difensore dell'imputato). - Salvo quanto e' disposto nell'articolo 320, gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere e i processi verbali dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali debbono essere depositati nella cancelleria il giorno successivo al compimento dell'atto, con facolta' per i difensori che siano stati avvertiti del compimento dell'atto, o che vi abbiano assistito, di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Negli altri casi ai difensori e' immediatamente comunicato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della comunicazione. Il giudice puo', a domanda dei difensori e per giusta causa, prorogare il termine per una sola volta e per il tempo che egli ritiene assolutamente indispensabile. Entro cinque giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dal giudice, a norma delle disposizioni precedenti, i difensori hanno facolta' di presentare istanze concernenti gli atti suddetti, nei modi stabiliti dall'articolo 145. Il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, puo' disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti e dei processi verbali menzionati nella prima parte sia ritardato senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore, e puo' provvedere sulle cose sequestrate ai sensi della prima parte dell'articolo 372. Il difensore dell'imputato ha pure diritto di avere copia del mandato notificato od eseguito".
Testo vigente dal 20 agosto 1977
