1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 375 del codice di procedura penale sono sostituiti dal seguente: "Con l'ordinanza di rinvio a giudizio per uno dei reati indicati nell'articolo 253 il giudice, quando cio' sia necessario per salvaguardare le esigenze cautelari indicate nello stesso articolo, dispone la cattura dell'imputato che non vi sia gia' sottoposto o sia stato rimesso in liberta', ovvero sia sottoposto alle misure di cui all'articolo 282".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art55 · fonte su Normattiva