1. Il settimo comma dell'articolo 505 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il pretore puo' procedere a giudizio direttissimo, dopo aver interrogato l'imputato, quando ricorrono le circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo 502 ed il mandato di cattura ivi previsto e' stato emesso ai sensi del quinto comma dell'articolo 398, ovvero ricorrono le circostanze indicate nell'ultimo comma dell'articolo 502".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art66 · fonte su Normattiva