Art. 4 — Fondo globale
E' istituito il "Fondo globale per i contributi ad enti e associazioni di promozione sociale", iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per gli anni 1986 e 1987, l'ammontare del fondo e' fissato in lire 5.000 milioni. (( PERIODO ABROGATO DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 1998, n.438)) (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 1998, n.438)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Legge 15 dicembre 1998, n.438
1La Legge 15 dicembre 1998, n.438 ha disposto (con l'art. 5 comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 19 dicembre 1987, n. 476, sono abrogati."
Testo vigente dal 5 gennaio 1999
